Condizioni generali di fornitura

Condizioni Generali di Fornitura

Art. 1 – Conclusione del Contratto
1.1 Il contratto di fornitura è stipulato mediante conferma d’ordine da parte di Enopiave S.r.l. (qui di seguito Enopiave).
1.2 L’ordine è inoltrato dal Committente di regola sulla base dell’offerta di Enopiave e delle condizioni generali di fornitura allegate al modulo di offerta.
1.3 L’ordine va inoltrato a Enopiave per iscritto.
1.4 L’ordine del Committente è irrevocabile dal momento in cui perviene a Enopiave, la quale ha facoltà di confermarlo negli 8 giorni successivi.
1.5 Il committente conferma, sotto la sua responsabilità, l’esattezza della propria ragione sociale/cognome e nome, indirizzo, numero di codice fiscale e partita Iva, indicati nel presente documento in ottemperanza al D.P.R. N. 633 del 26.10.1972. Gli stessi dati saranno dalla nostra azienda utilizzati per tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi consequenziali anche al fine di ottemperare agli adempimenti prescritti dal D.L. 4 Luglio 2006 n. 223/06 convertito nella legge 248/06 del 04/08/06. Eventuali inesattezze dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto
2.1 Le forniture comprendono solo i prodotti (macchinari, parti di ricambio, accessori o materiali di consumo) espressamente specificati nella conferma d’ordine di Enopiave o, in mancanza di essa, nell’offerta.
2.2 Le forniture sono regolate dalle presenti condizioni generali e dalle eventuali condizioni speciali contenute nella conferma d’ordine, salvo deroghe o condizioni aggiuntive risultanti da esplicito accordo scritto.
2.3 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non conforme ad una delle condizioni di cui al ‘2.2 non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto dell’altra di pretendere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.

Art. 3 – Prezzi delle Forniture
3.1 I prezzi delle forniture devono intendersi per gli importi e secondo le modalità specificati nella conferma d’ordine (o, in mancanza di essa, nell’offerta) e non comprendono prestazioni, oneri, tasse, imposte o diritti non espressamente menzionati nella medesima.
3.2 I prezzi sono soggetti a variazioni, senza preavviso
3.3 Gli imballaggi, anche se fatturati al costo, non si ricevono di ritorno.

Art. 4 – Modalita’ di Pagamento
4.1 Il pagamento della fornitura dovrà essere fatto esclusivamente ad Enopiave alle condizioni convenute e nella forma specificata nella conferma, si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nelle disponibilità di Enopiave presso la propria banca in Italia. Restano a carico del Committente il rischio della trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.
4.2 In caso di consegne parziali il pagamento è da intendersi pro-quota.
4.3 Per nessuna ragione, titolo o causa, neanche in caso di ritardi nella consegna dei materiali o di contestazioni di qualsiasi natura, il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite.
4.4 Qualsiasi ritardo di pagamento mette automaticamente il Committente nell’obbligo di dover pagare gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale, così come stabilito dal D.Lgs. 9/10/2002 n.231, senza che ciò comporti alcuna facoltà per il Committente di differire i pagamenti medesimi. Non saranno altresì processati ordini fino al saldo completo delle fatture scadute.

Art. 5 – Vicende del Contratto
5.1 Le fatture di Enopiave non contestate dal Committente a mezzo lettera raccomandata entro 15 giorni dal loro ricevimento si intendono accettate.
5.2 Il compratore non è autorizzato ad effettuare alcun arrotondamento sul prezzo pattuito.
5.3 Il ritardo del Committente nel pagamento delle fatture o delle rate del prezzo pattuito, anche se si riferisce a ordini evasi parzialmente o a consegne ripartite, comporta la facoltà per Enopiave di stornare l’ordine e di sospendere le successive consegne.
5.4 Se nelle condizioni di pagamento è stato concordato il versamento di un anticipo all’atto dell’ordine, Enopiave ha facoltà di non eseguire il contratto nonché di sospendere l’esecuzione di altre forniture eventualmente in corso con il Committente, sino al ricevimento dell’anticipo stesso.
5.5 Qualora il Committente, a causa del mutamento delle sue condizioni patrimoniali, non sia più in grado di assicurare l’adempimento corrente degli impegni assunti e così in caso di procedure concorsuali o cessione o liquidazione dell’impresa, Enopiave potrà sospendere l’esecuzione della fornitura in qualsiasi momento ai sensi dell’art.1461 C.C. ovvero potrà risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta.
5.6 E’ fatta salva in ogni caso per Enopiave la risarcibilità dei maggiori danni.

Art. 6 – Consegna
6.1 Nessuna responsabilità può essere imputata a Enopiave per il ritardo nelle consegne in caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze e cause di forza maggiore al di fuori del suo controllo che impediscano, riducano o ritardino l’attività produttiva. Eventuali tempi di consegna annotati nelle offerte e/o conferme d’ordine e/o altra comunicazione s’intendono sempre ed in ogni caso “presunti” e pertanto in nessun modo vincolanti per Enopiave.
6.2 In tali casi il termine di consegna può essere prorogato di comune accordo dalle parti, avuto riguardo all’interesse residuo alla fornitura.
6.3 Il Committente è tenuto a risarcire i danni derivanti da ritardi nel ritiro delle forniture dai magazzini di Enopiave o da altro luogo eventualmente pattuito. 6.4 Il periodo di approntamento viene di regola stabilito da Enopiave in sede di conferma d’ordine e si computa in giorni lavorativi. Esso decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto di fornitura, ovvero, se è stato pattuito il pagamento di una rata all’ordine, dal pagamento medesimo.
6.5 Enopiave ha la facoltà di protrarre il periodo di approntamento se il Committente non adempie agli obblighi contrattuali ed in particolare se:
– non adempie puntualmente ai pagamenti;
– non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura;
– non dà pronta approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi;
– non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
– richiede varianti in corso d’opera;
– insorgono difficoltà indipendenti dalla volontà e dalla diligenza di Enopiave, ivi compresi ritardi di subfornitori/produttori.
6.6 La consegna si intende effettuata nel momento in cui le merci vengono prese in consegna dallo spedizioniere o altro vettore. Le merci si intendono di proprietà di Enopiave fino a quando non ne viene pagato il prezzo.

Art. 7 – Spedizione e Trasporto
7.1 I prodotti Enopiave, anche se venduti “franco destino”, viaggiano sempre per conto del Committente e a suo rischio e pericolo, anche in caso di ritorno.
7.2 In ogni caso il Committente deve fornire tempestivamente a Enopiave l’indirizzo di spedizione .
7.3 Enopiave potrà spedire la merce con il mezzo che riterrà più conveniente, salvo accordi diversi e ferma la responsabilità del Committente per la spedizione.
7.4 L’eventuale assicurazione per il trasporto dovrà essere esplicitamente richiesta dal Committente e sarà effettuata a sue spese.
7.5 Il Committente con la firma del documento che accompagna il trasporto certifica la rispondenza per qualità e quantità della merce consegnata. Il committente ove la merce o il relativo imballaggio risultino danneggiati in caso di avaria e ammanchi, prima di effettuare lo svincolo, è tenuto ad avanzare reclamo al vettore. Reclami che non siano quelli per difetti nascosti, non sono validi se le merci sono state manipolate o se tali reclami non sono notificati per iscritto a Enopiave entro quindici (15) giorni dal ricevimento. Nessuna merce può essere restituita o sostituita senza il consenso scritto di Enopiave. Tale consenso non implica il riconoscimento che le merci siano difettose o non conformi.
7.6 Anche se il prezzo pattuito include le spese del trasporto, saranno a carico del Committente le eventuali spese straordinarie dovute ad interruzioni di servizi di trasporto, soste per ingombri di stazioni, aumenti di tariffe di trasporto rispetto a quelle previste, impiego di mezzi o tariffe comunque più onerose.

Art. 8 – Garanzia
8.1 La garanzia prestata da Enopiave opera per una durata che varia in funzione del prodotto e/o macchinario/attrezzattura venduti e va da un minimo di un mese (mesi uno) ad un massimo di dodici mesi (mesi dodici) dalla consegna. Enopiave tiene a disposizione della propria clientela le condizioni e i termini di applicazione della garanzia.
Salvo accordi diversi Enopiave si impegna, durante il periodo di validità della garanzia, a sua esclusiva discrezione, a riparare, sostituire o rimborsare il prezzo d’acquisto dei prodotti che dovessero risultare difettosi nei materiali o nella lavorazione, purché tale il vizio sia dovuto a difetto di progettazione, di materiali o di lavorazione e sempre che venga denunziato a Enopiave mediante lettera raccomandata entro il termine perentorio di 8 giorni dalla sua scoperta.
8.2 La presente garanzia non si applica ad eventuali vizi o difetti derivanti da: errata installazione, uso, stoccaggio, cura o manutenzione; usura dei componenti da normale uso; modifica, alterazione o retiming di un prodotto; utilizzo di un prodotto non in conformità alle specifiche, uso dei prodotti, software o materiali di consumo non forniti da Enopiave; incidente, negligenza, uso improprio o abuso ovvero esposizione a condizioni diverse dalle specifiche ambientali, di alimentazione e operative fornite da Enopiave.
8.3 In caso di intervento in garanzia le parti difettose devono essere rese e prese “franco magazzino” Enopiave. Nel caso di intervento in garanzia presso il Committente sono gratuite la manodopera di riparazione e la sostituzione di parti di ricambio, mentre saranno fatturate da Enopiave al Committente le spese di trasferta e di viaggio del proprio personale, nonché gli eventuali tempi di attesa inoperosa o di mancata attività per cause indipendenti dalla volontà di Enopiave.
8.4 La garanzia non opera e non è invocabile se il Committente:
– apporta modifiche ai prodotti senza autorizzazione di Enopiave;
– esegue o fa eseguire riparazioni da personale non autorizzato da Enopiave;
– non effettua i pagamenti nei termini convenuti;
– utilizza i prodotti senza osservare le istruzioni dei relativi manuali;
– utilizza materiali di consumo e parti di ricambio non originali Enopiave;
8.5 Inoltre la garanzia non opera e non è invocabile se:
– l’impianto destinato ad integrarsi con il prodotto Enopiave è sprovvisto delle protezioni necessarie per il funzionamento secondo le norme vigenti o viene dislocato in altra sede senza il consenso scritto di Enopiave.
8.6 Eventuali servizi in garanzia forniti da Enopiave non modificheranno od estenderanno la garanzia limitata originale relativa ai prodotti.

Art. 9 – Installazione
9.1 L’installazione presso il Committente verrà fatturata secondo le tariffe di Enopiave in vigore alla data della prestazione, salvo patto contrario scritto. Se l’installazione, ove pattuita, non dovesse avvenire, per cause non imputabili a Enopiave entro 30 giorni dalla consegna, il prodotto si intenderà installato e funzionante a tutti gli effetti a decorrere dalla data di consegna.
9.2 Per installazione si intende la sola messa in opera del prodotto fornito da Enopiave su un impianto o su una linea predisposti a riceverlo; eventuali adattamenti, modifiche, predisposizioni dell’impianto o della linea per rendere compatibile l’integrazione con i prodotti forniti da Enopiave sono realizzati a cura e spese del Committente.
9.3 In relazione al precedente punto 9.2, Enopiave, in base alla tipologia di prodotto e/o macchinario/attrezzatura fornito, rende disponibili le autonome e specifiche certificazioni previste dalla normativa applicabile, di tempo in tempo vigente, che sono rilasciate dai produttori o da altri soggetti ed enti preposti.
9.4 Grava unicamente sul committente la responsabilità di verificare e appurare ogni conformità –CE inclusa- e/o di accertare la totale rispondenza a qualsiasi requisito previsti dalla normativa applicabile, di tempo in tempo vigente, dell’impianto/linea a seguito:
– dell’installazione del prodotto, macchinario/attrezzatura fornito da Enopiave;
– di qualsiasi intervento e/o modifica apportati all’impianto/linea in quanto resesi necessari ai fini dell’installazione suddetta e del corretto funzionamento complessivo dell’impianto/linea.
A tal proposito, si sottolinea in particolare che è a totale carico e responsabilità del committente attuare ogni opportuna iniziativa volta a soddisfare quanto previsto nel presente punto anche incaricando i propri tecnici interni e/o affidando tale compito/incombenza a soggetti qualificati in grado di assolverlo in modo appropriato.

Art. 10 – Obblighi del Committente
Il Committente si impegna a:
a) predisporre un luogo adatto per l’installazione dei prodotti, con idoneo spazio per consentire l’accesso agli stessi, secondo le specifiche stabilite da Enopiave. Il locale dovrà avere i requisiti richiesti dalla legge per la tutela dei lavoratori. Dette condizioni dovranno essere mantenute per tutta la durata di utilizzo dei prodotti;
b) approntare l’impianto elettrico per ogni prodotto (macchina), con linea di terra separata, rispondendo alle norme in vigore e in genere a tutte le norme e principi (anche in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni).
c) Informare il personale Enopiave di eventuali rischi specifici presenti nel luogo di installazione e fornire le attrezzature di protezione necessarie
d) permettere al personale Enopiave il libero e incondizionato accesso alle macchine durante il normale orario di lavoro, per tutto il tempo necessario alla prestazione di natura manutentiva e/o correttiva richiesta, anche oltre il normale orario lavorativo;
e) fornire al personale di Enopiave tutta l’assistenza ed il materiale di consumo necessari;
f) designare l’operatore o gli operatori che dovranno occuparsi del buon funzionamento delle macchine e a renderli disponibili per il relativo addestramento da parte di Enopiave; sarà cura del Committente garantire che gli operatori siano correttamente formati all’uso delle macchine;
g) usare i prodotti propriamente e comunque in conformità alle norme e indicazioni di Enopiave;
h) utilizzare per tutta la durata di esercizio dei macchinari esclusivamente materiali di consumo, parti di ricambio e accessori Enopiave.

Art.11 – Responsabilita’
11.1 La responsabilità di Enopiave è limitata alle sole apparecchiature da essa fornite; in nessun caso è responsabile dell’impianto o della linea in cui i suoi prodotti vengono eventualmente integrati, né della produzione derivante. Inoltre, il Committente espressamente esonera Enopiave da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni a persone e/o cose derivanti dall’uso dei prodotti.
11.2 Le informazioni fornite da Enopiave, direttamente o attraverso cataloghi, fotografie o altri mezzi, sono soltanto indicative e non possono in nessun caso comportare la responsabilità di Enopiave circa la scelta dei prodotti, il loro utilizzo o i risultati ottenuti. E’ onere del Committente verificare le prestazioni e la qualità della marcatura tramite campioni di stampa e confermare a Enopiave i campioni stessi. Enopiave non può essere in alcun modo ritenuta responsabile:
– in caso di utilizzo delle macchine e dei relativi inchiostri su dei supporti diversi da quelli presentati a Enopiave, ovvero che risultino diversi per composizione chimica e processo di applicazione;
– nel caso in cui il Committente lamenti carenze di prestazioni e/o di qualità di marcatura che avrebbe potuto individuare a tempo debito con un adeguato controllo a sua cura.
11.3 Il Committente esonera espressamente Enopiave da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art.10.
11.4 Il Committente non potrà in nessun caso richiedere risarcimenti per eventuali danni subiti in conseguenza del fermo macchina.
11.5 In caso di danno ai prodotti derivante da interventi del proprio personale, Enopiave è tenuta esclusivamente alla riparazione dei prodotti stessi.
11.6 Nessuna responsabilità può essere imputata a Enopiave per il ritardo nell’esecuzione di interventi manutentivi e/o correttivi in caso di scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del suo controllo che impediscano, riducano o ritardino l’attività produttiva.
11.7 In tali casi il termine per l’esecuzione può essere prorogato di comune accordo dalle parti, avuto riguardo all’interesse residuo alla prestazione.
11.8 Al fine di non pregiudicare l’efficacia ed il buon funzionamento delle macchine, il Committente, come previsto dal precedente art.10.1, sub h), deve utilizzare prodotti originali Enopiave, assumendo, in caso contrario, l’onere dei danni eventualmente derivanti alle macchine.

Art.12 – Dati Tecnici e Riservatezza
12.1 Il Committente si impegna a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano tutti di proprietà esclusiva di Enopiave. 12.2 Il Committente si obbliga a non riprodurre o trasmettere a terzi i dati tecnici e a non domandare brevetti o segni di privativa industriale sugli stessi. 12.3 Il Committente si obbliga a non produrre o far produrre presso terzi, macchinari o parti di questi sfruttando i dati tecnici di Enopiave. 12.4 In caso di interruzione dell’ordine, le spese per le opere già ultimate o in corso di ultimazione saranno a carico del Committente, salvo diversi accordi. 12.5 Enopiave si riserva di apportare in ogni momento ai propri prodotti tutte le modifiche strutturali e funzionali che ritenga convenienti.

Art. 13 – Deroghe
Ogni eventuale patto in deroga alle presenti condizioni di fornitura deve risultare per iscritto; è inefficace qualsiasi eventuale patto verbale con agenti, distributori, funzionari di Enopiave non ratificato per iscritto dalla stessa.

Art. 14 – Legislazione, Giurisdizione e Competenza
14.1 Il contratto è regolato in ogni caso dalla legislazione italiana.
14.2 Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di vendita.
14.3 Le parti, con il consenso esplicito da esprimere esclusivamente in forma scritta a pena di nullità, possono concordare di esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale e/o arbitrale un tentativo di mediazione ai sensi del D.LGS. N.28/2010
14.4 In caso di controversia sussiste la giurisdizione italiana ed è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 15 – Dichiarazione resa per contenitori in vetro:
15.1 I contenitori fabbricati con vetro di categoria “A” sono conformi alla disciplina igienica per gli imballaggi, D.L. 25 gennaio 1992 n. 108 in attuazione della Direttiva 89/109/C.E.E. e successive modificazioni, e pertanto idonei al confezionamento di ogni alimento compresa la sterilizzazione.

Art. 16 – Imballi
16.1 Pallet in legno ed interfalde in plastica potranno essere restituiti alle medesime condizioni di cessione, purché in buono stato di conservazione, nel limite delle quantità da noi fornite ed entro e non oltre i 12 mesi dalla nostra consegna.

Informativa sulla Privacy
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con la presente La informiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati da Enopiave S.r.l. nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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